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DPR 151/2011 · DM 3 agosto 2015

Prevenzione Incendi:
CPI, SCIA e Valutazione
Rischio a Fano

La tua attività rientra nell'Allegato I del DPR 151/2011? Ti servono il CPI, la SCIA antincendio o il piano di emergenza. Noi gestiamo tutto, dalla prima verifica fino all'approvazione dei Vigili del Fuoco. Operativi a Fano, Pesaro e in tutta la provincia di Pesaro-Urbino, ad Ancona e nel riminese.

Sopralluogo entro 48h Pratiche SUAP e VVF Tutta la provincia PU e Ancona

Cos'è la prevenzione incendi e a chi serve

La prevenzione incendi è l'insieme di misure tecniche, organizzative e gestionali che ogni titolare di attività deve adottare per ridurre il rischio di incendio e garantire l'incolumità delle persone. Non è una scelta: è un obbligo di legge regolato principalmente dal DPR 151/2011, dal D.Lgs 81/08 e dal Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 e aggiornamenti).

In parole semplici: se la tua attività compare nell'Allegato I del DPR 151/2011 devi aprire una pratica presso i Vigili del Fuoco. In base alla categoria di rischio (A, B o C) dovrai presentare una SCIA antincendio oppure richiedere il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi).

Anche se la tua attività non è nell'Allegato I, hai comunque l'obbligo di fare la valutazione del rischio incendio (art. 46 D.Lgs 81/08), redigere il piano di emergenza se hai più di 10 lavoratori, e tenere gli estintori e gli idranti in efficienza con verifiche periodiche.

Sanzioni: cosa rischi senza CPI o SCIA

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Mancanza di CPI o SCIA (DPR 151/2011)

Arresto fino a 2 anni o ammenda da 5.164 € a 51.645 €. L'attività può essere sospesa immediatamente dai VVF.

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Mancata valutazione rischio incendio (D.Lgs 81/08)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.457 € a 6.388 €.

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Estintori non verificati o assenti

Sanzione amministrativa da 1.096 € a 4.384 €. In caso di sinistro, gravi responsabilità civili e penali.

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Attività non denunciata in fase di avvio

Blocco dell'attività da parte del SUAP e impossibilità di ottenere licenze e autorizzazioni collegate.

Le attività soggette al DPR 151/2011

Il DPR 151/2011 elenca nell'Allegato I oltre 80 tipologie di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, suddivise in tre categorie di rischio (A = basso, B = medio, C = elevato). Ecco le più comuni nella nostra zona:

Industria & Artigianato
  • · Stabilimenti e depositi con liquidi infiammabili / combustibili
  • · Officine e laboratori per lavorazione legno (sup. > 25 mq)
  • · Impianti per la produzione di calore > 116 kW
  • · Depositi di gas infiammabili, comburenti, tossici
Commercio & Logistica
  • · Magazzini e depositi con superficie > 500 mq
  • · Centri commerciali e attività commerciali con affollamento elevato
  • · Depositi di carta, cartone o materiale celluloso (> 5.000 kg)
  • · Distributori di carburante
Servizi & Pubblico
  • · Locali di pubblico spettacolo & trattenimento (> 100 persone)
  • · Alberghi, pensioni, residenze con oltre 25 posti letto
  • · Ospedali, case di cura, residenze assistite
  • · Scuole e istituti di istruzione con oltre 100 presenze
Ristorazione & Food
  • · Ristoranti, trattorie, pizzerie con affollamento > 100 persone
  • · Stabilimenti di produzione alimenti con potenza termica > 116 kW
  • · Cucine industriali con bruciatori > 35 kW
Uffici & Direzionale
  • · Uffici con oltre 300 persone presenti (o > 25 al piano)
  • · Edifici ad uso civile con impianti di riscaldamento > 116 kW
  • · Autorimesse con oltre 9 autoveicoli
Energia & Impianti
  • · Gruppi elettrogeni > 25 kVA
  • · Impianti fotovoltaici su edifici con potenza > 20 kWp
  • · Centrali termiche alimentate a gas con potenza > 35 kW

Non sei sicuro se la tua attività rientra nell'Allegato I? Contattaci: Carlo fa una verifica gratuita e ti dice esattamente cosa serve.

I nostri servizi di prevenzione incendi

Dalla pratica VVF alla gestione ordinaria: copriamo tutto il ciclo della conformità antincendio.

Tecnico antincendio con documentazione CPI
Categorie B e C

CPI, Certificato di Prevenzione Incendi

Il documento rilasciato dai VVF per le attività a rischio medio-elevato. Ti seguiamo dalla progettazione fino all'approvazione finale.

Scopri il servizio
Documentazione SCIA antincendio
Categoria A

SCIA Antincendio

Per le attività a rischio basso (cat. A): prepariamo e inviamo la SCIA al Comando VVF competente, completa di tutta la documentazione tecnica.

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Valutazione rischio incendio in ambiente industriale
D.Lgs 81/08 art. 46

Valutazione del Rischio Incendio

Obbligatoria per tutti i datori di lavoro. Analizziamo le fonti di innesco, i materiali combustibili, le misure di protezione e produciamo il documento.

Scopri il servizio
Piano emergenza evacuazione aziendale
DM 10/03/1998

Piano di Emergenza ed Evacuazione

Obbligatorio per le aziende con più di 10 lavoratori. Comprende planimetrie, vie di fuga, compiti delle squadre di emergenza e procedure operative.

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Verifica periodica estintori e idranti
DPR 151/2011

Verifiche Periodiche Estintori e Idranti

Controllo semestrale e revisione periodica di estintori portatili e carrellati. Verifica impianti idranti, naspi, rilevatori fumo e allarmi.

Scopri il servizio

Non sai da dove iniziare?

Verifica gratuita in 10 minuti

Scrivici su WhatsApp o chiama Carlo Cencioni: ti diciamo subito quali adempimenti servono alla tua attività, senza impegno.

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Domande frequenti

Ho un magazzino di 600 mq: devo chiedere il CPI?
Dipende dal materiale stoccato. Se il deposito supera i 500 mq e contiene merci combustibili, rientra nell'Allegato I del DPR 151/2011. In base alla superficie e ai materiali, potrebbe rientrare in categoria A (SCIA) oppure B/C (richiesta di CPI). Contattaci per una verifica gratuita.
Qual è la differenza tra SCIA e CPI?
La SCIA antincendio è un'autocertificazione con attestazione di conformità: si presenta e si può iniziare o continuare l'attività senza aspettare un'approvazione esplicita dei VVF (categorie A). Il CPI è invece un vero e proprio certificato rilasciato dai Vigili del Fuoco dopo sopralluogo e verifica documentale (categorie B e C). Il CPI ha validità 5 anni e va rinnovato.
Ho già il CPI: devo fare comunque la valutazione del rischio incendio?
Sì. Il CPI attesta la conformità dell'edificio e degli impianti alle norme antincendio, ma la valutazione del rischio incendio (art. 46 D.Lgs 81/08) è un documento gestionale che riguarda i lavoratori e le attività svolte. Sono due adempimenti distinti e complementari. Il DVR deve includere la sezione incendio.
Con quanti dipendenti devo fare il piano di emergenza?
Il piano di emergenza è obbligatorio per tutte le aziende con più di 10 lavoratori (DM 10/03/1998). Anche per le aziende più piccole è fortemente consigliato, perché in caso di incidente dimostra che hai adottato misure preventive. Ricorda che il piano va aggiornato ogni volta che cambiano il layout, gli impianti o il numero dei dipendenti.
Ogni quanto vanno controllati gli estintori?
Il controllo visivo va effettuato ogni 6 mesi da personale qualificato. La revisione completa dell'estintore va fatta ogni 3 anni (CO₂ e polvere) oppure ogni 6 anni (idrici/a schiuma). Il collaudo del serbatoio va effettuato ogni 12 anni. Chi non rispetta queste scadenze rischia sanzioni e, soprattutto, in caso di incendio potrebbe trovarsi con un estintore non funzionante.

La tua attività è in regola con la prevenzione incendi?

Contatta Carlo Cencioni: ti diciamo subito cosa serve, in quanto tempo e quanto costa. Zero fronzoli.